scadenza del 30 Settembre 2025
FATTURE ELETTRONICHE – Versamento imposta di bollo
I soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno 2025 devono procedere al pagamento in un’unica soluzione dell’imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep.
N.B. se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Il versamento è effettuato tramite il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:
- mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
- oppure mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale, utilizzando i codici tributo:
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
- 2525 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- 2526 imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.