TFR e Fondi Pensione

TFR Fondo Tesoreria agricoltura: INPS aggiorna le istruzioni

Con il messaggio INPS n. 1388 del 24 aprile 2026 aveva fornito le prime indicazioni operative per i datori di lavoro agricoli in merito alle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria, introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). 

Le novità incidono in particolare sulla determinazione della soglia dimensionale aziendale che fa scattare l’obbligo di versamento del TFR al Fondo, nonché sulle modalità di computo della forza lavoro nel settore agricolo, caratterizzato da una forte presenza di rapporti a termine.

Con il Messaggio n. 1493 del 5 maggio 2026, l’INPS interviene nuovamente sulla disciplina del Fondo di Tesoreria TFR per i datori di lavoro agricoli, fornendo indicazioni operative che superano quelle contenute nel Messaggio n. 1388 . Il nuovo documento integra la circolare INPS n. 12/2026 e conferma il rinvio, per gli aspetti compatibili, alle precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 70/2007 e n. 105/2007.

Le novità normative e la verifica del requisito dimensionale

Per la verifica del requisito dimensionale, l’INPS conferma il principio generale secondo cui devono essere computati nella media annuale tutti i lavoratori subordinati in forza al datore di lavoro nell’anno di riferimento, indipendentemente dalla durata del rapporto, dalla tipologia contrattuale, dall’orario svolto e dalla concreta soggezione del singolo lavoratore alla disciplina del TFR ex articolo 2120 c.c. Le esclusioni restano limitate ai casi espressamente previsti dalla normativa o dalle istruzioni INPS.

La verifica deve essere effettuata considerando la struttura aziendale nel suo complesso, con riferimento al codice fiscale dell’azienda. 

Pertanto, il calcolo deve comprendere tutte le posizioni contributive intestate allo stesso datore di lavoro, comprese CIDA e matricole DM, evitando duplicazioni nei casi in cui il medesimo lavoratore sia denunciato in più flussi per esigenze contributive distinte.

Periodo di applicazione Soglia dimensionale Anno da osservare
2026 e 2027 Almeno 60 addetti Anno civile precedente
Dal 2028 al 2031 Almeno 50 addetti Anno civile precedente
Dal 2032 Almeno 40 addetti Anno civile precedente

Per l’obbligo decorrente dal 1° gennaio 2026, il periodo di osservazione è quindi l’anno 2025. Il criterio resta lo stesso anche per le annualità successive.

Soglia dimensionale: come si calcola

 OTD agricoli: computo sempre rilevante, anche sotto i tre mesi Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda gli operai agricoli a tempo determinato – OTD. Il Messaggio n. 1493/2026 precisa che gli OTD devono essere inclusi nel calcolo della media annuale senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto di lavoro. Di conseguenza, anche gli OTD con rapporto inferiore a tre mesi concorrono al raggiungimento della soglia dimensionale. La soglia dei tre mesi, già richiamata nelle precedenti istruzioni INPS, rileva soltanto ai fini dell’individuazione dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, ma non incide sul calcolo del requisito dimensionale. Le giornate degli OTD devono essere considerate sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per mese di calendario.

  OTD per fase lavorativa e TFR corrisposto periodicamente 

Il Messaggio INPS interviene anche sugli OTD assunti per una fase lavorativa senza termine finale prestabilito, perché collegata al verificarsi di un evento. Si tratta, in particolare, degli operai agricoli a tempo determinato previsti dall’articolo 21, comma 8, lettera a), del CCNL operai agricoli e florovivaisti 2022-2025. Per questi lavoratori non sussiste l’obbligo di versamento delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria. L’INPS motiva tale esclusione evidenziando che la prima scadenza utile per il versamento contributivo del trimestre può intervenire dopo la cessazione del rapporto e dopo la liquidazione del TFR al lavoratore. In tale ipotesi, il versamento al Fondo si tradurrebbe in un acconto di somme già corrisposte.

 Analogo principio si applica agli OTD per i quali la contrattazione provinciale prevede la corresponsione periodica del TFR, ad esempio tramite conglobamento della quota di TFR nel salario orario o tramite riconoscimento di una quota parametrata alle giornate effettivamente lavorate nel mese. In tali casi il datore di lavoro non è tenuto al versamento al Fondo, poiché l’obbligo di accantonamento risulta assolto mediante l’erogazione periodica prevista dalla contrattazione collettiva. Anche questi lavoratori, tuttavia, restano computabili ai fini della soglia dimensionale, secondo il principio di onnicomprensività del calcolo. 

 OTDO esclusi dal computo e dal Fondo di Tesoreria Diversa è la disciplina degli operai agricoli a tempo determinato occasionali – OTDO, assunti nell’ambito del lavoro occasionale in agricoltura. Per tali lavoratori, la contribuzione è assolta tramite un’aliquota unificata e sostitutiva, che non comprende il finanziamento del Fondo di Tesoreria. L’INPS evidenzia inoltre che il rapporto ha natura strutturalmente occasionale, con disciplina retributiva, fiscale e contributiva semplificata, platea soggettiva tipizzata e limite massimo di 45 giornate annue per singolo lavoratore. Per queste ragioni, gli OTDO non concorrono al computo della media annuale e non sono soggetti all’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo.

Tipologia di lavoratore agricolo Computo nella soglia dimensionale Versamento TFR al Fondo di Tesoreria
OTI, apprendisti e lavoratori stabilmente in forza Sì, con criterio delle 26 giornate mensili Sì, se ricorrono i presupposti
OTD anche inferiori a tre mesi Sì, per giornate effettive da Uniemens/PosAgri No, se il rapporto non supera il limite rilevante per l’obbligo
OTD per fase lavorativa senza termine predeterminato No
OTD con TFR corrisposto periodicamente da CPL No
OTDO lavoro occasionale agricolo No No
Lavoratori part-time Sì, in proporzione all’orario Sì, se ricorrono i presupposti

Formula di calcolo della media annua – esempi da scaricare

Il messaggio precisa che per gli operai a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori stabili si applica il criterio delle 26 giornate mensili, fino a un massimo di 312 giornate annue per lavoratore a tempo pieno presente tutto l’anno.

 La media si ottiene con la seguente formula: Forza media annua = giornate computabili nell’anno / 312

 Per i part-time, le giornate vanno ridotte in proporzione all’orario contrattuale.

Qui alcuni esempi di calcolo

Codici 1R e 2R e invio PosAgri

l datore di lavoro agricolo che supera la soglia deve richiedere il codice di autorizzazione “1R” tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, sezione “Comunicazioni bidirezionali”, allegando il modello SC34_TFR_Tesoreria. Il codice “2R” va invece richiesto quando l’obbligo riguarda solo singoli lavoratori trasferiti in continuità di rapporto ai sensi dell’articolo 2112 c.c.

 I datori obbligati dal 1° gennaio 2026, sulla base della media 2025, devono esporre nei flussi Uniemens/PosAgri i dati relativi alle competenze di gennaio, febbraio e marzo 2026 entro il 31 maggio 2026.

Adempimento Modalità Termine
Richiesta codice 1R Cassetto previdenziale + modello SC34 Prima della gestione dei flussi
Esposizione nuovo obbligo Flussi Uniemens/PosAgri Gennaio-marzo 2026
Regolarizzazione primo trimestre Trasmissione flussi PosAgri 31 maggio 2026

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