Agricoltura

Pesca, dal 2027 in arrivo il trattamento sostitutivo della retribuzione

A partire dal 1° gennaio 2027 il settore della pesca   potrebbe avere  un proprio trattamento sostitutivo della retribuzione, destinato a chi non può lavorare per cause temporanee e non dipendenti dalla propria volontà. La misura, prevista dall’articolo 49, riguarda i lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 1° marzo 1958, n. 250.

 Sono incluse anche due figure imprenditoriali: gli armatori e i proprietari armatori imbarcati sulla nave che gestiscono. 

Per le giornate di lavoro non prestate viene riconosciuta una prestazione economica, erogata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), che si finanzia con i contributi ordinari e addizionali a carico delle imprese.

La nuova norma prevede che i lavoratori dipendenti interessati risultino cessati dall’iscrizione al fondo di integrazione salariale e smettano di versarvi la contribuzione. Vengono inoltre abrogati il comma 4 dell’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, relativo al trattamento corrispondente, e l’articolo 31 della legge 7 maggio 2026, n. 70, sugli ammortizzatori sociali del settore.

Vediamo i dettagli operativi che emergono dalla bozza e dalla relazione illustrativa, tenendo presente che la norma attende ora il vaglio ed eventuale approvazione del Parlamento. 

Quadro operativo: requisiti, durata, importo, come si richiede

Per ottenere il trattamento i lavoratori devono avere almeno trenta giorni di lavoro effettivo alla data della domanda, maturati presso il datore di lavoro che richiede la prestazione, anche su più unità navali. Il requisito non serve quando la sospensione dipende da intemperie stagionali. Per armatori e proprietari armatori è sufficiente che siano trascorsi trenta giorni dall’iscrizione alla relativa gestione pensionistica.

Quando spetta?

 La prestazione è dovuta per le sospensioni dovute a intemperie stagionali o ad altre cause non imputabili al datore di lavoro né ai lavoratori e di carattere transitorio, come fenomeni infettivi e attacchi parassitari rilevanti. Rientrano anche la mancanza di lavoro, la perdita di commesse, la perdita consistente del prodotto e i provvedimenti delle autorità nazionali ed europee. La situazione è considerata transitoria se, al momento della domanda, è prevedibile che l’impresa riprenda la normale attività. La non imputabilità consiste invece nell’involontarietà dell’evento e nell’assenza di imperizia o negligenza delle parti.

Durata ed esclusioni

Il trattamento può essere concesso per un massimo di novanta giorni nell’anno. Non spetta per le festività non retribuite, per le assenze che non comportano retribuzione e per le giornate in cui il lavoratore sospeso svolge altre attività remunerate.

Importo

 La prestazione è pari all’ottanta per cento della retribuzione media giornaliera che sarebbe spettata per le giornate non lavorate. Mensilmente non può superare l’importo massimo giornaliero previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a prescindere dalla retribuzione di riferimento; il limite non si applica ai trattamenti concessi per intemperie stagionali.

 Ai beneficiari spetta anche l’assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, fermo restando quanto stabilito dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Come fare domanda.

 La richiesta di concessione andra presentata all’INPS in via telematica. l'istituto dovra precisare con apposito messaggio  il percorso da seguire

Contributi ed effetti sulla pensione

A carico delle imprese è previsto un contributo ordinario pari al 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti e della retribuzione convenzionale per armatori e proprietari armatori. I datori di lavoro che presentano domanda versano inoltre un contributo addizionale del 4% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le giornate non lavorate. Il contributo addizionale non è dovuto per i trattamenti legati a intemperie stagionali.

Effetti previdenziali.

 I periodi di trattamento sono riconosciuti ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata o di vecchiaia. La contribuzione figurativa è calcolata sulla retribuzione globale cui il trattamento si riferisce, e le somme necessarie sono versate, a carico della gestione o del fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore.

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