Costo medio orario servizi ambientali 2026-27
Con il decreto direttoriale 76 del 17 settembre 2026 Il ministero del lavoro ha definito , come previsto dall'art 41 comma 13 del dlgs 36 2023, il costo medio orario del lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali per gli operai e per gli impiegati, a valere dai mesi di
- febbraio e ottobre 2026;
- gennaio, agosto e dicembre 2027.
Si precisa che il costo del lavoro è determinato, a livello nazionale, per operai e impiegati sulla base dell'ultimo rinnovo del CCNL (9 dicembre 2025) anche in considerazione del fatto che non sono registrati accordi territoriali.
I valori sono nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del decreto.
1. Il costo del lavoro determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione:
a) accordi territoriali o aziendali
b) premi,indennità, ecc.);
c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure legate al rispetto deldlgs 81 2008
Il quadro normativo
Giova ricordare che l'art 41 comma 13 prevede nello specifico che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.
Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali.
In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Scarica il decreto con le tabelle alllegae
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