Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

Congedo paternità obbligatorio: chiarimenti sulla prescrizione

A seguito di richieste di chiarimenti giunte dagli uffici territoriali INPS ha pubblicato il messaggio 4301 che precisa i termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio  previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che  sono annuali e in questo differiscono dai termini ordinari delle prestazioni INPS.

Prescrizione del congedo di paternità obbligatorio

Il termine di prescrizione del congedo di paternità obbligatorio è di un anno , in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, come per  per l’indennità di malattia.

L'istituto precisa che questo termine deriva  dalla giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità,  all’articolo 22, comma 2  dello stesso Testo Unico

Ricordiamo che la prescrizione è la  durata di un diritto che puo essere sospesa

Decadenza congedo obbligatorio padri

Anche per quanto riguarda la  decadenza ( che  consiste  invece nel termine  perentorio entro il quale va esercitato un diritto e non puo essere interrotto dai soggetti coinvolti), si conferma l’applicazione del termine sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639  sulla base di orientamenti  della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe . La motivazione di questo termine spiega l'istituto è dovuta alla natura intrinseca di tale prestazione, che è una  forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo, parificata al  termine entro il quale viene goduto il congedo di maternità.

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