Carta Europea Disabilità e Contrassegno: novità del decreto in arrivo
È stato approvato il 4 agosto 2026 in prima lettura lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2024/2841, con cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito :
- la Carta Europea della Disabilità (CED) e
- il Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
Il provvedimento, adottato in attuazione della legge 3 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), non è ancora in vigore: il cui contenuto potrebbe quindi subire modifiche prima dell'approvazione definitiva.
L'obiettivo è quello di garantire alle persone con disabilità l'effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, superando la frammentazione dei sistemi nazionali che oggi genera, di fatto, disparità di trattamento da un Paese all'altro. Attraverso il mutuo riconoscimento dello status di disabilità, chi si sposta in un altro Stato membro potrà accedere alle stesse agevolazioni riservate ai cittadini di quel Paese, senza dover ripetere verifiche o presentare nuova documentazione. Il testo, che si compone di 20 articoli, è stato elaborato con il coinvolgimento di INPS, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), ANCI e delle principali associazioni rappresentative delle persone con disabilità.
Di seguito i chiarimenti principali contenuti nella relazione illustrativa parlamentare.
Cos’è la Carta Europea della Disabilità (CED) e chi può richiederla
La CED è un documento che attesta, con valore probatorio riconosciuto in tutti gli Stati membri, la condizione di disabilità del titolare o il suo diritto a servizi specifici legati alla disabilità. Non sostituisce il certificato di disabilità rilasciato in Italia ma ne costituisce una prova documentale semplificata.
Potranno richiederla
- le persone con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e anche in via transitoria,
- chi era già beneficiario del progetto pilota "EU Disability Card" avviato con il DPCM del 20 novembre 2020 (che il nuovo decreto abroga).
Alla carta verrà apposta la lettera "A" nei casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore che grantira le agevolazioni anche a chi assiste il titolare, e agli animali di assistenza.
Sul piano organizzativo, sarà l'INPS l'ente competente per il rilascio, il rinnovo e la revoca della CED, mentre la stampa fisica del documento sarà affidata all'IPZS.
La domanda potrà essere presentata dall'interessato, da un delegato attraverso le piattaforme digitali, oppure da chi esercita la responsabilità genitoriale, dal tutore o dall'amministratore di sostegno.
Il termine previsto per il rilascio è di 90 giorni. La carta sarà gratuita e disponibile sia in formato fisico, dotato di codice QR anticontraffazione, sia in formato digitale integrato nel portafoglio pubblico IT-Wallet. La validità sarà di 10 anni per le condizioni di disabilità non soggette a revisione, mentre per le certificazioni a termine la scadenza della CED coinciderà con quella della certificazione sanitaria sottostante.
Il nuovo Contrassegno europeo di parcheggio: requisiti e procedura
Accanto alla CED, il decreto ridisegna il Contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, che sostituirà l'attuale tagliando blu o arancione con un documento uniforme a livello europeo, dotato anch'esso di codice QR e di sistemi antifalsificazione. La competenza al rilascio, al rinnovo e alla revoca resta in capo al Comune di residenza, che tuttavia si avvarrà di un'apposita piattaforma digitale comune per la realizzazione pratica.
Potranno ottenerlo:
- le persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta
- disabilità psichica o intellettiva e
- gravi compromissioni degli arti superiori
- accertate dalle commissioni medico-legali dell'ASL o dalle Unità di valutazione di base,
- persone con cecità totale, parziale o ipovisione grave.
La domanda potrà essere presentata
- online tramite l'apposita piattaforma IPZS oppure,
- presso gli uffici comunali,
per tutelare chi ha minore familiarità con gli strumenti digitali. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni (termine sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale).
Il contrassegno avrà validità fino a 10 anni: per le condizioni permanenti è prevista, su richiesta dell'interessato, la possibilità di un rinnovo automatico mentre per le condizioni a termine resterà necessaria una nuova valutazione medica.
ATTENZIONE Sarà gratuito se richiesto tramite piattaforma digitale; è invece dovuto il pagamento dei soli diritti di segreteria se la domanda viene presentata allo sportello comunale.
Dove valgono CED e Contrassegno: ambito di applicazione e riconoscimento UE
Il principio cardine del decreto è il riconoscimento reciproco: la CED e il Contrassegno rilasciati da un altro Stato membro varranno in Italia esattamente come quelli nazionali, e viceversa, per tutto il periodo di soggiorno o viaggio, senza il limite del "soggiorno breve" (i 90 giorni) che la direttiva avrebbe consentito di introdurre come facoltà, ma che il legislatore italiano ha scelto di non recepire per garantire una tutela piena indipendentemente dalla durata della permanenza.
L'ambito di applicazione riguarda:
- i servizi resi normalmente dietro corrispettivo – attività industriali, commerciali, artigianali e libere professioni –
- i trasporti (ferroviario, su gomma, marittimo e aereo) e
- l'accesso a musei, parchi, siti culturali ed eventi pubblici, anche quando gratuiti.
Restano invece esclusi:
- le prestazioni previdenziali e assistenziali disciplinate dai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 (pensioni di invalidità, sussidi economici),
- i servizi di inclusione o riabilitazione a lungo termine che richiedono una presa in carico continuativa da parte del Servizio Sanitario Nazionale, e
- i benefici subordinati a certificazioni mediche o valutazioni ulteriori e specifiche.
Una clausola di salvaguardia chiarisce inoltre che il nuovo sistema non riduce in alcun modo le tutele già riconosciute da altre norme europee o nazionali (ad esempio i diritti dei passeggeri con disabilità nei trasporti), che continuano ad applicarsi in aggiunta alla CED.
Per rendere effettivo l'utilizzo dei due documenti, il decreto punta molto sulla digitalizzazione: oltre all'IT-Wallet, le agevolazioni potranno essere fruite anche tramite l'app IO, mentre gli enti convenzionati potranno verificare in tempo reale titolarità e validità della CED e del Contrassegno attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), riducendo il rischio di usi impropri.
Tutele e controlli del decreto: cosa cambia – I vecchi contrassegni?
Il testo introduce anche un sistema di tutele differenziato: le controversie relative al Contrassegno (dinieghi, revoche, sospensioni) andranno impugnate davanti al giudice amministrativo, mentre quelle relative alla CED – trattandosi di un titolo rilasciato dall'INPS – saranno di competenza del giudice del lavoro.
In entrambi i casi, se il diniego o la revoca mascherano una discriminazione, sarà possibile attivare la speciale tutela civile prevista dalla legge 1° marzo 2006, n. 67, che consente di ottenere non solo il risarcimento del danno ma anche provvedimenti d'urgenza per rimuovere immediatamente gli effetti della discriminazione.
Sul fronte sanzionatorio, l'uso improprio resta soggetto alle sanzioni del Codice della Strada, con possibili conseguenze penali nei casi più gravi; CED e Contrassegno assumono inoltre la natura giuridica di "carte valori", con produzione riservata in esclusiva all'Istituto poligtrafico ecca dello Stato.
Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri viene individuato quale punto di contatto nazionale verso la Commissione europea e le autorità degli altri Stati membrie del coinvolgimento delle associazioni di categoria attraverso l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
ATTENZIONE
Per gestire la transizione, i contrassegni già rilasciati con il vecchio modello resteranno validi fino al 5 dicembre 2029, a condizione che siano stati emessi prima del 5 giugno 2028.
Quando entrano in vigore le novità
Va infine ribadito che si tratta, allo stato, di uno schema di decreto legislativo: l'operatività concreta di CED e Contrassegno è subordinata sia alla pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, sia all'adozione di appositi decreti attuativi – previsti entro 120 giorni dall'entrata in vigore – che dovranno definire nel dettaglio le modalità operative di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dei due strumenti.
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