Vendita immobili oggetto di reato: il trattamento fiscale
Con la Risposta n 141/2026 le Entrate chairiscono che l’esenzione dall'imposta di registro prevista dall’articolo 46 della legge n. 374/1991 non può essere applicata ai verbali di aggiudicazione relativi alla vendita di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato quando il prezzo di vendita non supera i 1.033 euro.
Vediamo il caso di specie e il chiarimento completo delle Entrate relativamente alle caratteristiche del verbale di aggiudicazione di tali beni durante le aste virtuali.
Vendita immobili oggetto di reato: il trattamento fiscale
L'istante è un Tribunale che si occupa di attuare provvedimenti dei giudici penali, organizzando tramite un soggetto terzo delle aste telematiche per vendere beni mobili, sequestrati o confiscati ed oggetto di reato.
Al termine delle aste viene redatto un verbale di aggiudicazione del bene e il quesito riguarda l'eventuale esenzione dal bollo.
L’articolo 46 della legge n. 374/1991 dispone che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033 euro, nonché gli atti e i provvedimenti a esse relativi, siano soggetti esclusivamente al pagamento del contributo unificato e non è dovuta l’imposta di registro.
La disposizione è eccezionale e in deroga alla disciplina ordinaria prevista dal Testo unico dell'imposta di registro (Dpr n. 131/1986) e pertanto applicata in modo rigoroso.
L'esenzione ha lo scopo di alleggerire il carico fiscale sulle controversie di modesto valore economico e si applica agli atti collegati alle relative cause, indipendentemente dal grado di giudizio o dall'ufficio giudiziario competente
Il presupposto resta sempre la presenza di una causa o di una procedura conciliativa non contenziosa.
Occorre qualificare il verbale di aggiudicazion che secondo l’Agenzia, non può essere ricondotto né al concetto di causa né a quello di attività conciliativa e pertanto:
- non è formato dal giudice,
- non rappresenta un atto del processo,
- non nasce nell’ambito di una procedura conciliativa,
- viene redatto da un soggetto privato incaricato della vendita all'esito di una gara telematica.
L’attività posta in essere non costituisce una forma di composizione della controversia, ma una vera e propria procedura di alienazione del bene.
L’Agenzia riconosce che il verbale di aggiudicazione è collegato al provvedimento del giudice penale, il quale dispone la vendita del bene confiscato o non reclamato, ma il collegamento non è sufficiente per far scattare l’esenzione.
Esso ha infatti una propria autonomia funzionale e giuridica poichè da esecuzione materiale al provvedimento e produce effetti nuovi e autonomi.
Il verbale attribuisce all’aggiudicatario il diritto ad acquisire il bene oggetto della vendita.
Per questo motivo l’Agenzia sottolinea che il documento ha sostanzialmente la natura di un contratto di compravendita, come riconosciuto dallo stesso Tribunale richiedente.
Il verbale di aggiudicazione non è richiamato o incorporato nel provvedimento del giudice ma viene formato successivamente, dopo l’espletamento della procedura di vendita, e costituisce un atto distinto e autonomo.
Tali documenti devono pertanto essere assoggettati all’ordinario regime dell’imposta di registro, tenendo conto della tipologia del bene oggetto della vendita anche quando il prezzo di aggiudicazione non supera 1.033 euro.
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