Riforma professioni: la delega approvata, ora tocca alla Camera
Il 3 agosto 2026, con 81 voti favorevoli, nessun contrario e 50 astensioni, il Senato ha approvato il ddl di delega al Governo (A.S. 1663-A) per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali, incardinato con la relazione del senatore Rastrelli sul testo proposto dalla Commissione 2a, che passa ora all'esame della Camera.
Non si tratta ancora di norme in vigore, il testo delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi che riscriveranno accesso, esercizio, compenso e organizzazione di 15 professioni regolamentate. Da oggi cambia quindi il quadro di riferimento futuro, non ancora le regole operative quotidiane.
Le professioni coinvolte
La delega riguarda complessivamente circa 699.177 professionisti iscritti agli albi, secondo i dati dell'analisi di impatto della regolazione allegata al provvedimento.
| Professione | Iscritti agli albi |
|---|---|
| Ingegneri (civili, industriali, dell'informazione e iunior) | 250.608 |
| Architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori e iunior | 160.319 |
| Geometri e geometri laureati | 85.502 |
| Assistenti sociali specialisti e assistenti sociali | 47.784 |
| Periti industriali e periti industriali laureati | 36.965 |
| Giornalisti | 29.713 |
| Consulenti del lavoro | 25.227 |
| Dottori agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari | 19.639 |
| Geologi e geologi iunior | 12.302 |
| Periti agrari e periti agrari laureati | 12.485 |
| Agrotecnici e agrotecnici laureati | 12.789 |
| Tecnologi alimentari | 1.848 |
| Spedizionieri doganali | 1.513 |
| Consulenti in proprietà industriale | 1.325 |
| Attuari e attuari iunior | 1.158 |
I decreti attuativi saranno adottati su proposta del Ministero vigilante, sentito il Consiglio nazionale di ciascuna professione, nel rispetto del principio di proporzionalità fissato dal decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, che impone di verificare che ogni nuova regola sull'accesso alle professioni sia effettivamente necessaria e proporzionata.
Il percorso, in ogni caso, è ancora lungo, dopo il passaggio alla Camera e l'eventuale approvazione definitiva, il Governo avrà 24 mesi di tempo per emanare i decreti legislativi attuativi, che saranno a loro volta trasmessi alle Camere per un parere parlamentare non vincolante.
Solo con la pubblicazione di questi decreti le nuove regole diventeranno operative per le singole professioni. La clausola di invarianza finanziaria esclude, in ogni caso, nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
Accesso, competenze e titolo professionale
Per i professionisti già iscritti agli albi e per chi si affaccia oggi a questi percorsi di studio, la delega fissa alcuni paletti chiari.
Le attività riservate in esclusiva a ciascuna professione dovranno essere definite dalla legge, in coerenza con il percorso formativo di accesso (titolo di studio, tirocinio, esame di abilitazione); tutto ciò che la legge non riserva espressamente resta libero e può essere svolto da qualunque professionista.
Ai professionisti iscritti agli albi viene inoltre riconosciuta espressamente anche l'attività di consulenza nelle materie di propria competenza.
L'accesso alla professione resta legato, dove previsto, al superamento dell'esame di Stato, fatte salve le lauree abilitanti già disciplinate dalla legge 8 novembre 2021, n. 163.
Una novità rilevante per chi è già iscritto con un titolo di studio "inferiore" rispetto a eventuali futuri innalzamenti dei requisiti formativi: la delega prevede una clausola di salvaguardia che mantiene invariate le competenze già acquisite, senza retroattività penalizzante. L'uso del titolo professionale resterà comunque riservato ai soli iscritti agli albi.
Compenso, tirocinio, assicurazione e tutele per chi esercita la professione
Diverse novità riguardano direttamente il rapporto economico tra professionista e cliente. Il compenso resta liberamente pattuito tra le parti, ma dovrà essere proporzionato a quantità, qualità e caratteristiche della prestazione; per i casi di liquidazione giudiziale e ai fini della legge 21 aprile 2023, n. 49 sull'equo compenso, ciascun Consiglio nazionale dovrà proporre parametri aggiornati entro 120 giorni dal relativo decreto legislativo.
Per i tirocinanti è prevista una riorganizzazione della disciplina: sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio ospitante, mentre un'eventuale indennità o compenso (commisurato all'apporto effettivo) potrà essere riconosciuto solo tramite contratto, ad eccezione dei tirocini svolti presso enti pubblici.
Confermato l'obbligo di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, con massimali da aggiornare almeno ogni cinque anni.
Novità anche sul fronte delle tutele personali: la delega chiede di introdurre meccanismi a protezione del professionista che, per infortunio, ricovero, grave patologia o maternità, non riesca a rispettare scadenze fiscali, tributarie o previdenziali, e fissa in cinque anni il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale per le controversie non già disciplinate dalla legge sull'equo compenso.
La formazione continua sarà infine ridefinita da regolamenti dei Consigli nazionali, con un numero minimo di ore obbligatorie dedicate specificamente ai nuovi strumenti digitali e all'intelligenza artificiale, compresi i relativi limiti deontologici.
Ordini professionali e società tra professionisti
Per gli ordini e i collegi, la delega ne conferma la natura di enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero competente nel rispetto dell'autonomia finanziaria già riconosciuta dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con espressa esclusione di qualsiasi attività sindacale.
Il sistema elettorale dovrà garantire continuità degli organi, parità di genere e, per l'elezione dei Consigli nazionali, un criterio di proporzionalità attenuata a tutela dei territori con meno iscritti. I consigli di disciplina territoriali potranno estendere la propria competenza fino al livello regionale o interregionale nei territori con pochi iscritti, restando comunque ferme, in quanto compatibili, le regole procedurali già previste dal d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
Capitolo a parte per le società tra professionisti (STP), disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, la delega richiede che i soci professionisti detengano almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, con utili sempre proporzionali alle quote possedute, e punta a eliminare la duplicazione del contributo integrativo previdenziale per chi si aggrega in società di capitali o cooperative.
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